CODICE DEONTOLOGICO DEI CONSULENTI DEL LAVORO
In vigore dal 2 dicembre 2008
Titolo I
PARTE GENERALE
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente Codice reca le norme deontologiche circa l’esercizio della
professione di Consulente del Lavoro al fine di garantire gli interessi
generali ad esso connessi, di tutelare l’affidamento della clientela,
assicurare il decoro e la dignità professionale e il rispetto della legalità.
2. Il Codice si applica agli iscritti all’albo, che sono tenuti a conformare la
propria condotta ai doveri di cui al Titolo II.
Titolo II
DOVERI GENERALI
Art. 2 (Dovere di dignità e decoro)
1. Il Consulente è tenuto ad osservare il presente Codice nell’esercizio
della professione a titolo individuale, associato o societario nonché
nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Art. 3 (Principio di professionalità specifica)
1. Nell’esercizio a titolo individuale, associato e societario, il Consulente
deve ordinare la propria attività in modo che sia resa sotto la propria
direzione e responsabilità personale in conformità al principio di
professionalità specifica.
Art. 4 (Dovere di lealtà e correttezza)
1. Il Consulente deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei
confronti del cliente e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.
Art. 5 (Dovere di fedeltà)
1. E’ dovere del Consulente svolgere con fedeltà nei confronti del cliente la
propria attività professionale.
2. Il Consulente è tenuto ad anteporre gli interessi del cliente a quelli
propri.
Art. 6 (Dovere di indipendenza)
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 5, comma 2, il Consulente ha il
dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e
intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque
natura.
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Art. 7 (Obbligo del segreto professionale)
1. Il Consulente è tenuto al segreto professionale ai sensi dell’art. 6 della
legge n. 12/1979.
Art. 8 (Dovere di riservatezza)
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 7, il Consulente deve assicurare la
riservatezza circa i dati e le notizie di cui sia venuto a conoscenza in
occasione della promozione o esecuzione del rapporto professionale.
2. Il Consulente è tenuto a creare le condizioni affinché la riservatezza sia
mantenuta da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, a qualunque
titolo, operano nel suo studio e per conto delle stesso.
Art. 9 (Dovere di competenza)
1. Il Consulente non deve accettare incarichi che sappia di non poter
svolgere con la necessaria competenza o per i quali non sia in grado di
assicurare un’organizzazione adeguata.
2. Il Consulente deve curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando e accrescendo il sapere con particolare
riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.
3. E’ indice di osservanza del dovere di cui al secondo comma la
preparazione curata in conformità a quanto previsto dall’apposito
regolamento emanato dal Consiglio nazionale.
Art. 10 (Dovere di informativa)
1. L’informativa circa l’attività professionale e la forma giuridica di
organizzazione adottata per lo studio deve essere resa secondo
correttezza e verità.
Art. 11 (Responsabilità patrimoniale)
1. Il Consulente deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni
cagionati nell’esercizio della professione, se del caso anche mediante
una adeguata copertura assicurativa.
Titolo III
RAPPORTI ESTERNI
Art. 12 (Rapporti con altri professionisti)
1. E’ fatto divieto al Consulente di accettare incarichi congiuntamente con
soggetti non abilitati e di avvalersi, per l’esercizio di prestazioni
riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne
l’attività.
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Art. 13 (Concorrenza sleale)
1. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell’ordinamento
giuridico, così come integrati dalle norme del presente Codice.
2. I seguenti comportamenti possono assumere rilevanza ai sensi del
comma precedente:
a) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un
professionista idonei a determinarne il discredito;
b) il compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare
pregiudizio all’attività di altro professionista;
c) l’uso di segni distintivi dello studio idonei a produrre confusione con
altro professionista;
d) la distrazione da parte del Consulente chiamato a sostituire
temporaneamente nella gestione dello studio un collega sospeso o
impossibilitato di clienti di quest’ultimo;
e) l’esercizio dell’attività con titolo professionale o formativo non
conseguito;
f) l’esercizio dell’attività nel periodo di sospensione;
g) il vanto di rapporti di parentela o familiarità con coloro che rivestono
incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di
qualsiasi natura nelle sua attività professionale.
Art. 14 (Titolo professionale)
1. L’esercizio dell’attività professionale deve avvenire con l’espressa
indicazione del titolo di Consulente del lavoro.
2. Costituisce comportamento rilevante ai sensi degli artt. 2, 4 e 9 l’uso di
titoli professionali e formativi non conseguiti.
Art. 15 (Sostituzione di collega per decesso, sospensione o temporaneo
impedimento)
1. Il Consulente chiamato dall’Ordine ovvero dalla famiglia a sostituire un
collega deceduto per liquidare lo studio o gestirlo temporaneamente è
tenuto ad accettare l’incarico, salvo giustificato impedimento.
2. Il sostituto deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli
interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.
3. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti, anche in parte, dal
sostituto, può essere richiesto parere all’Ordine sulle modalità e criteri di
ripartizione del compenso.
4. Il primo comma si applica anche in caso di sospensione o impedimento
temporaneo di un collega. In tali casi, il sostituto deve agire con
particolare diligenza e gestire lo studio rispettandone i connotati
strutturali ed organizzativi dando comunicazione circa i termini della
sostituzione agli Ordini di appartenenza.
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Art. 16 (Rapporti con l’Ordine)
1. Il Consulente è tenuto a collaborare con l’Ordine per l’espletamento
delle funzioni istituzionali, anche con riferimento al fenomeno
dell’abusivismo professionale.
Art. 17 (Cariche istituzionali)
1. Coloro che rivestono cariche elettive presso Istituzioni o Enti previsti
dall’ordinamento di categoria devono adempiere al loro ufficio con
disponibilità, obiettività e imparzialità.
2. I soggetti di cui al primo comma devono curare le modalità con cui
svolgono il mandato al fine di non conseguire, per effetto di esse, utilità
di qualsiasi natura.
Art. 18 (Partecipazione a compagini societarie)
1. Il Consulente che rivesta la carica di amministratore di società
commerciali che hanno come oggetto sociale l’erogazione di servizi nel
settore di attività di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 12/1979 è
tenuto a svolgere le sue attribuzioni e/o funzioni nell’osservanza delle
disposizioni del presente Codice.
2. Ove la società di cui al comma precedente ponga in essere atti e/o
comportamenti oggettivamente rilevanti ai sensi delle disposizioni del
presente Codice, il Consulente che la amministra è ritenuto responsabile
degli stessi a meno che si tratti di attribuzioni proprie o di funzioni in
concreto attribuite ad altro amministratore.
3. In ogni caso, egli è responsabile se, essendo a conoscenza di fatti
rilevanti ai sensi del presente Codice, non ha fatto quanto poteva per
impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze.
4. E’ altresì considerato responsabile il Consulente che sia socio di una
società di cui al primo comma che abbia autorizzato tali comportamenti
ai sensi dell’art. 2364, comma 1, nr. 5) c.d. ovvero sia titolare di diritti
particolari in materia ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. ovvero abbia
concorso alla decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c.
Titolo IV
RAPPORTI INTERNI
Art. 19 (Rapporti con Praticanti, collaboratori, dipendenti)
1. Il Consulente è tenuto a prestare in modo disinteressato quanto
necessario per lo svolgimento della pratica professionale, con particolare
cura per l’insegnamento delle regole deontologiche.
2. Il Consulente deve improntare il rapporto con il Praticante alla massima
chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione alle modalità di
espletamento della pratica. E’ opportuno che il rapporto sia definito per
iscritto.
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3. Il Consulente è tenuto ad assicurare a collaboratori e dipendenti
condizioni di lavoro moralmente ed economicamente dignitose. E’
opportuno che il Consulente instauri per iscritto i suoi rapporti di
collaborazione.
4. E’ opportuno che il Consulente definisca una indennità per il Praticante
tenuto conto del contributo reso dallo stesso nell’attività professionale
dello studio.
Art. 20 (Responsabilità a seguito del praticantato)
1. Il Consulente è tenuto, dopo la sua iscrizione all’albo, ad eliminare o
attenuare le conseguenze di condotte dallo stesso poste in essere durante
il praticantato in difformità da quanto previsto nel presente Codice.
Titolo V
ESERCIZIO PROFESSIONALE
Capo I
Incarico professionale
Art. 21 (Incarico professionale)
1. L’incarico professionale è ordinato sulla reciproca fiducia tra il
Consulente e il cliente, sia esso soggetto individuale o collettivo.
2. Il Consulente deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la
propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente
desumere che la sua attività concorre alla realizzazione di una
operazione
contra legem.
3. In costanza del periodo di sospensione, il Consulente non può
promuovere o accettare incarichi professionali.
4. La violazione del comma precedente costituisce aggravante.
Art. 22 (Interesse personale)
1. Il Consulente è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale
quando abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse personale che
possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.
2. L’obbligo di astensione grava sulla società e sull’associazione della
quale fa parte come socio o amministratore il Consulente che abbia un
interesse personale rilevante ai sensi del comma precedente.
3. Le funzioni di presidente di un collegio arbitrale non possono essere
assunti dal Consulente che ha rapporti professionali con altri componenti
del collegio ovvero con le parti, salvo espressa autorizzazione di tutti gli
interessati.
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Art. 23 (Accettazione dell’incarico)
1. E’ opportuno che il Consulente promuova il conferimento dell’incarico
professionale per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi e
compensi.
2. E’ opportuno che il Consulente che abbia ricevuto incarico verbale ne
dia conferma scritta al cliente, così come ad ogni eventuale modifica
dello stesso.
3. Salvo casi di forza maggiore, il Consulente, chiamato a sostituire un
collega nello svolgimento di un incarico, deve accertarsi con il cliente
che la sostituzione sia stata tempestivamente resa nota ed entrare, senza
indugio, in contatto con il collega medesimo per rendere effettivo il
subentro.
4. Il Consulente, a qualsiasi titolo sostituito, deve prestare al collega
subentrante la collaborazione a tal fine necessaria e adoperarsi affinché
il subentro avvenga senza pregiudizio del cliente.
Art. 24 (Incarico congiunto)
1. Il Consulente che riceve un incarico congiunto con un collega deve
stabilire con quest’ultimo rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto
dei relativi compiti. In particolare essi:
a) devono tenersi reciprocamente informati circa le prestazioni eseguite
e da svolgere. E’ opportuno che si consultino per concordare la
condotta al fine della effettiva condivisione della strategia;
b) devono astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il
cliente nella propria sfera esclusiva.
2. Il Consulente, al fine di evitare ogni responsabilità, è tenuto a informare
l’Ordine della eventuale condotta professionalmente scorretta del
collega ove la ritenga difforme dalle disposizioni del presente Codice.
Art. 25 (Compensi)
1. Il Consulente determina con il cliente il compenso professionale ai sensi
dell’articolo 2233 del codice civile, tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha
abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con
riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l’obbligatorietà
di tariffe fisse o minime, e fatto salvo quanto previsto dalle leggi
speciali.
2. E’ opportuno che i preventivi siano resi per iscritto.
Art. 26 (Esecuzione dell’incarico)
1. Il Consulente deve usare la diligenza e perizia richiesta dalle norme che
regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è
svolto.
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2. Egli deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e
chiarezza, gli elementi essenziali dell’incarico affidatogli. In particolare,
è tenuto a:
a) dare al cliente le informazioni necessarie ad assicurare la piena
consapevolezza circa il tipo di prestazione richiesta;
b) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nelle
proprie prestazioni, al cui onere è tenuto se sono a lui imputabili;
c) rendere noto, nel corso dell’incarico, dei dati essenziali al cliente.
Art. 27 (Cessazione dell’incarico)
1. Il Consulente non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano
circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio
ovvero condizionarne la condotta.
2. Il Consulente non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste
del cliente ne impediscono il corretto svolgimento.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, al
determinarsi di una causa di cessazione dell’incarico il Consulente deve
avvisare tempestivamente della stessa il cliente e interrompere il
rapporto con un preavviso adeguato alle circostanze, mettendolo in ogni
caso in condizione di non subire pregiudizio.
4. Il Consulente che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica
competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della
prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere
sostituito o affiancato da altro professionista.
5. Il Consulente è tenuto a rinunciare all’incarico prima di agire
giudizialmente verso il proprio cliente.
Art. 28 (Inadempimento)
1. Costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento
dell’incarico professionale che derivi da non scusabile e rilevante
trascuratezza degli interessi del cliente.
2. Costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento
dell’incarico professionale che derivi dalla inosservanza di quanto
previsto all’art. 9.
Art. 29 (Restituzione dei documenti)
1. Il Consulente è tenuto a restituire senza indugio al cliente i documenti
relativi all’incarico quando quest’ultimo ne faccia richiesta.
2. Copia dei documenti può essere trattenuta, anche senza il consenso
scritto del cliente, solo quando ciò sia necessaria ai fini della
liquidazione del compenso, e non oltre l’avvenuto saldo, ovvero quando
sia necessario alla tutela della propria posizione.
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Art. 30 (Richieste di pagamento)
1. In costanza del rapporto professionale non formalizzato per iscritto, il
Consulente può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle
spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti commisurati
alla quantità e complessità dell’incarico.
2. Il Consulente cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli
acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota
dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
3. La richiesta di compensi manifestatamene sproporzionati all’attività
svolta, quando determina un pregiudizio economico al cliente,
costituisce aggravante.
4. In caso di mancato pagamento, il Consulente non può chiedere un
compenso maggiore di quello già indicato salvo che non ne abbia fatto
espressa riserva.
Art. 31 (Pubblicità informativa)
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248,
la pubblicità informativa può avere ad oggetto i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto,
nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni.
2. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e
veridicità del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'Ordine.
Art. 32 (Rapporto di lavoro subordinato)
1. Nel caso in cui venga richiesto di una condotta non conforme alle
disposizioni del presente Codice, il Consulente che eserciti la
professione nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato è esonerato
da responsabilità a condizione che lo comunichi preventivamente e per
iscritto al soggetto da cui dipende gerarchicamente.
2. Fatto salvo quanto previsto al primo comma, costituisce aggravante la
condotta del Consulente che ha preteso dai colleghi che da lui dipendono
gerarchicamente condotte non conformi alle disposizioni del presente
Codice
Titolo VI
POTESTA’ DISCIPLINARE
Art. 33 (Potestà disciplinare)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta all’Ordine territoriale la
potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione
delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all’articolo
successivo.
2. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener
conto della reiterazioni delle condotte nonché delle specifiche
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circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare
l’infrazione.
3. L’azione giudiziaria non sospende o impedisce l’instaurazione del
procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca
autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice.
Art. 34 (Volontarietà della condotta)
1. La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria, anche se
omissiva, violazione dei doveri di cui al presente Codice.
2. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno
stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 35 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei
doveri generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l’ambito
di applicazione.
Art. 36 (Entrata in vigore)
1. Le presenti norme entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla sua adozione da parte del Consiglio nazionale.
2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito
www.consulentidellavoro.it
entro e non oltre il giorno successivo a quello della loro adozione ai
sensi del comma precedente.
3. Le presenti norme si applicano anche alle condotte deontologicamente
rilevanti che sono state poste in essere prima della loro entrata in vigore
se risultano più favorevoli all’incolpato, salvo che la sanzione
disciplinare sia stata irrogata con decisione del Consiglio nazionale
passata in giudicato.