Ordine Consulenti del Lavoro
Provincia di Sassari

 
martedì 7 febbraio 2012
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Codice deontologico

CODICE DEONTOLOGICO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

In vigore dal 2 dicembre 2008

Titolo I

PARTE GENERALE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Codice reca le norme deontologiche circa l’esercizio della

professione di Consulente del Lavoro al fine di garantire gli interessi

generali ad esso connessi, di tutelare l’affidamento della clientela,

assicurare il decoro e la dignità professionale e il rispetto della legalità.

2. Il Codice si applica agli iscritti all’albo, che sono tenuti a conformare la

propria condotta ai doveri di cui al Titolo II.

Titolo II

DOVERI GENERALI

Art. 2 (Dovere di dignità e decoro)

1. Il Consulente è tenuto ad osservare il presente Codice nell’esercizio

della professione a titolo individuale, associato o societario nonché

nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.

Art. 3 (Principio di professionalità specifica)

1. Nell’esercizio a titolo individuale, associato e societario, il Consulente

deve ordinare la propria attività in modo che sia resa sotto la propria

direzione e responsabilità personale in conformità al principio di

professionalità specifica.

Art. 4 (Dovere di lealtà e correttezza)

1. Il Consulente deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei

confronti del cliente e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.

Art. 5 (Dovere di fedeltà)

1. E’ dovere del Consulente svolgere con fedeltà nei confronti del cliente la

propria attività professionale.

2. Il Consulente è tenuto ad anteporre gli interessi del cliente a quelli

propri.

Art. 6 (Dovere di indipendenza)

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 5, comma 2, il Consulente ha il

dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e

intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque

natura.

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Art. 7 (Obbligo del segreto professionale)

1. Il Consulente è tenuto al segreto professionale ai sensi dell’art. 6 della

legge n. 12/1979.

Art. 8 (Dovere di riservatezza)

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 7, il Consulente deve assicurare la

riservatezza circa i dati e le notizie di cui sia venuto a conoscenza in

occasione della promozione o esecuzione del rapporto professionale.

2. Il Consulente è tenuto a creare le condizioni affinché la riservatezza sia

mantenuta da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, a qualunque

titolo, operano nel suo studio e per conto delle stesso.

Art. 9 (Dovere di competenza)

1. Il Consulente non deve accettare incarichi che sappia di non poter

svolgere con la necessaria competenza o per i quali non sia in grado di

assicurare un’organizzazione adeguata.

2. Il Consulente deve curare costantemente la propria preparazione

professionale, conservando e accrescendo il sapere con particolare

riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.

3. E’ indice di osservanza del dovere di cui al secondo comma la

preparazione curata in conformità a quanto previsto dall’apposito

regolamento emanato dal Consiglio nazionale.

Art. 10 (Dovere di informativa)

1. L’informativa circa l’attività professionale e la forma giuridica di

organizzazione adottata per lo studio deve essere resa secondo

correttezza e verità.

Art. 11 (Responsabilità patrimoniale)

1. Il Consulente deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni

cagionati nell’esercizio della professione, se del caso anche mediante

una adeguata copertura assicurativa.

Titolo III

RAPPORTI ESTERNI

Art. 12 (Rapporti con altri professionisti)

1. E’ fatto divieto al Consulente di accettare incarichi congiuntamente con

soggetti non abilitati e di avvalersi, per l’esercizio di prestazioni

riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne

l’attività.

 

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Art. 13 (Concorrenza sleale)

1. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell’ordinamento

giuridico, così come integrati dalle norme del presente Codice.

2. I seguenti comportamenti possono assumere rilevanza ai sensi del

comma precedente:

a) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un

professionista idonei a determinarne il discredito;

b) il compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare

pregiudizio all’attività di altro professionista;

c) l’uso di segni distintivi dello studio idonei a produrre confusione con

altro professionista;

d) la distrazione da parte del Consulente chiamato a sostituire

temporaneamente nella gestione dello studio un collega sospeso o

impossibilitato di clienti di quest’ultimo;

e) l’esercizio dell’attività con titolo professionale o formativo non

conseguito;

f) l’esercizio dell’attività nel periodo di sospensione;

g) il vanto di rapporti di parentela o familiarità con coloro che rivestono

incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di

qualsiasi natura nelle sua attività professionale.

Art. 14 (Titolo professionale)

1. L’esercizio dell’attività professionale deve avvenire con l’espressa

indicazione del titolo di Consulente del lavoro.

2. Costituisce comportamento rilevante ai sensi degli artt. 2, 4 e 9 l’uso di

titoli professionali e formativi non conseguiti.

Art. 15 (Sostituzione di collega per decesso, sospensione o temporaneo

impedimento)

1. Il Consulente chiamato dall’Ordine ovvero dalla famiglia a sostituire un

collega deceduto per liquidare lo studio o gestirlo temporaneamente è

tenuto ad accettare l’incarico, salvo giustificato impedimento.

2. Il sostituto deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli

interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

3. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti, anche in parte, dal

sostituto, può essere richiesto parere all’Ordine sulle modalità e criteri di

ripartizione del compenso.

4. Il primo comma si applica anche in caso di sospensione o impedimento

temporaneo di un collega. In tali casi, il sostituto deve agire con

particolare diligenza e gestire lo studio rispettandone i connotati

strutturali ed organizzativi dando comunicazione circa i termini della

sostituzione agli Ordini di appartenenza.

 

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Art. 16 (Rapporti con l’Ordine)

1. Il Consulente è tenuto a collaborare con l’Ordine per l’espletamento

delle funzioni istituzionali, anche con riferimento al fenomeno

dell’abusivismo professionale.

Art. 17 (Cariche istituzionali)

1. Coloro che rivestono cariche elettive presso Istituzioni o Enti previsti

dall’ordinamento di categoria devono adempiere al loro ufficio con

disponibilità, obiettività e imparzialità.

2. I soggetti di cui al primo comma devono curare le modalità con cui

svolgono il mandato al fine di non conseguire, per effetto di esse, utilità

di qualsiasi natura.

Art. 18 (Partecipazione a compagini societarie)

1. Il Consulente che rivesta la carica di amministratore di società

commerciali che hanno come oggetto sociale l’erogazione di servizi nel

settore di attività di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 12/1979 è

tenuto a svolgere le sue attribuzioni e/o funzioni nell’osservanza delle

disposizioni del presente Codice.

2. Ove la società di cui al comma precedente ponga in essere atti e/o

comportamenti oggettivamente rilevanti ai sensi delle disposizioni del

presente Codice, il Consulente che la amministra è ritenuto responsabile

degli stessi a meno che si tratti di attribuzioni proprie o di funzioni in

concreto attribuite ad altro amministratore.

3. In ogni caso, egli è responsabile se, essendo a conoscenza di fatti

rilevanti ai sensi del presente Codice, non ha fatto quanto poteva per

impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze.

4. E’ altresì considerato responsabile il Consulente che sia socio di una

società di cui al primo comma che abbia autorizzato tali comportamenti

ai sensi dell’art. 2364, comma 1, nr. 5) c.d. ovvero sia titolare di diritti

particolari in materia ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. ovvero abbia

concorso alla decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c.

Titolo IV

RAPPORTI INTERNI

Art. 19 (Rapporti con Praticanti, collaboratori, dipendenti)

1. Il Consulente è tenuto a prestare in modo disinteressato quanto

necessario per lo svolgimento della pratica professionale, con particolare

cura per l’insegnamento delle regole deontologiche.

2. Il Consulente deve improntare il rapporto con il Praticante alla massima

chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione alle modalità di

espletamento della pratica. E’ opportuno che il rapporto sia definito per

iscritto.

 

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3. Il Consulente è tenuto ad assicurare a collaboratori e dipendenti

condizioni di lavoro moralmente ed economicamente dignitose. E’

opportuno che il Consulente instauri per iscritto i suoi rapporti di

collaborazione.

4. E’ opportuno che il Consulente definisca una indennità per il Praticante

tenuto conto del contributo reso dallo stesso nell’attività professionale

dello studio.

Art. 20 (Responsabilità a seguito del praticantato)

1. Il Consulente è tenuto, dopo la sua iscrizione all’albo, ad eliminare o

attenuare le conseguenze di condotte dallo stesso poste in essere durante

il praticantato in difformità da quanto previsto nel presente Codice.

Titolo V

ESERCIZIO PROFESSIONALE

Capo I

Incarico professionale

Art. 21 (Incarico professionale)

1. L’incarico professionale è ordinato sulla reciproca fiducia tra il

Consulente e il cliente, sia esso soggetto individuale o collettivo.

2. Il Consulente deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la

propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente

desumere che la sua attività concorre alla realizzazione di una

operazione contra legem.

3. In costanza del periodo di sospensione, il Consulente non può

promuovere o accettare incarichi professionali.

4. La violazione del comma precedente costituisce aggravante.

Art. 22 (Interesse personale)

1. Il Consulente è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale

quando abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse personale che

possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.

2. L’obbligo di astensione grava sulla società e sull’associazione della

quale fa parte come socio o amministratore il Consulente che abbia un

interesse personale rilevante ai sensi del comma precedente.

3. Le funzioni di presidente di un collegio arbitrale non possono essere

assunti dal Consulente che ha rapporti professionali con altri componenti

del collegio ovvero con le parti, salvo espressa autorizzazione di tutti gli

interessati.

 

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Art. 23 (Accettazione dell’incarico)

1. E’ opportuno che il Consulente promuova il conferimento dell’incarico

professionale per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi e

compensi.

2. E’ opportuno che il Consulente che abbia ricevuto incarico verbale ne

dia conferma scritta al cliente, così come ad ogni eventuale modifica

dello stesso.

3. Salvo casi di forza maggiore, il Consulente, chiamato a sostituire un

collega nello svolgimento di un incarico, deve accertarsi con il cliente

che la sostituzione sia stata tempestivamente resa nota ed entrare, senza

indugio, in contatto con il collega medesimo per rendere effettivo il

subentro.

4. Il Consulente, a qualsiasi titolo sostituito, deve prestare al collega

subentrante la collaborazione a tal fine necessaria e adoperarsi affinché

il subentro avvenga senza pregiudizio del cliente.

Art. 24 (Incarico congiunto)

1. Il Consulente che riceve un incarico congiunto con un collega deve

stabilire con quest’ultimo rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto

dei relativi compiti. In particolare essi:

a) devono tenersi reciprocamente informati circa le prestazioni eseguite

e da svolgere. E’ opportuno che si consultino per concordare la

condotta al fine della effettiva condivisione della strategia;

b) devono astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il

cliente nella propria sfera esclusiva.

2. Il Consulente, al fine di evitare ogni responsabilità, è tenuto a informare

l’Ordine della eventuale condotta professionalmente scorretta del

collega ove la ritenga difforme dalle disposizioni del presente Codice.

Art. 25 (Compensi)

1. Il Consulente determina con il cliente il compenso professionale ai sensi

dell’articolo 2233 del codice civile, tenuto conto di quanto previsto

dall’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha

abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con

riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l’obbligatorietà

di tariffe fisse o minime, e fatto salvo quanto previsto dalle leggi

speciali.

2. E’ opportuno che i preventivi siano resi per iscritto.

Art. 26 (Esecuzione dell’incarico)

1. Il Consulente deve usare la diligenza e perizia richiesta dalle norme che

regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è

svolto.

 

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2. Egli deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e

chiarezza, gli elementi essenziali dell’incarico affidatogli. In particolare,

è tenuto a:

a) dare al cliente le informazioni necessarie ad assicurare la piena

consapevolezza circa il tipo di prestazione richiesta;

b) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nelle

proprie prestazioni, al cui onere è tenuto se sono a lui imputabili;

c) rendere noto, nel corso dell’incarico, dei dati essenziali al cliente.

Art. 27 (Cessazione dell’incarico)

1. Il Consulente non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano

circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio

ovvero condizionarne la condotta.

2. Il Consulente non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste

del cliente ne impediscono il corretto svolgimento.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, al

determinarsi di una causa di cessazione dell’incarico il Consulente deve

avvisare tempestivamente della stessa il cliente e interrompere il

rapporto con un preavviso adeguato alle circostanze, mettendolo in ogni

caso in condizione di non subire pregiudizio.

4. Il Consulente che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica

competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della

prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere

sostituito o affiancato da altro professionista.

5. Il Consulente è tenuto a rinunciare all’incarico prima di agire

giudizialmente verso il proprio cliente.

Art. 28 (Inadempimento)

1. Costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento

dell’incarico professionale che derivi da non scusabile e rilevante

trascuratezza degli interessi del cliente.

2. Costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento

dell’incarico professionale che derivi dalla inosservanza di quanto

previsto all’art. 9.

Art. 29 (Restituzione dei documenti)

1. Il Consulente è tenuto a restituire senza indugio al cliente i documenti

relativi all’incarico quando quest’ultimo ne faccia richiesta.

2. Copia dei documenti può essere trattenuta, anche senza il consenso

scritto del cliente, solo quando ciò sia necessaria ai fini della

liquidazione del compenso, e non oltre l’avvenuto saldo, ovvero quando

sia necessario alla tutela della propria posizione.

 

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Art. 30 (Richieste di pagamento)

1. In costanza del rapporto professionale non formalizzato per iscritto, il

Consulente può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle

spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti commisurati

alla quantità e complessità dell’incarico.

2. Il Consulente cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli

acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota

dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.

3. La richiesta di compensi manifestatamene sproporzionati all’attività

svolta, quando determina un pregiudizio economico al cliente,

costituisce aggravante.

4. In caso di mancato pagamento, il Consulente non può chiedere un

compenso maggiore di quello già indicato salvo che non ne abbia fatto

espressa riserva.

Art. 31 (Pubblicità informativa)

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248,

la pubblicità informativa può avere ad oggetto i titoli e le

specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto,

nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni.

2. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e

veridicità del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'Ordine.

Art. 32 (Rapporto di lavoro subordinato)

1. Nel caso in cui venga richiesto di una condotta non conforme alle

disposizioni del presente Codice, il Consulente che eserciti la

professione nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato è esonerato

da responsabilità a condizione che lo comunichi preventivamente e per

iscritto al soggetto da cui dipende gerarchicamente.

2. Fatto salvo quanto previsto al primo comma, costituisce aggravante la

condotta del Consulente che ha preteso dai colleghi che da lui dipendono

gerarchicamente condotte non conformi alle disposizioni del presente

Codice

Titolo VI

POTESTA’ DISCIPLINARE

Art. 33 (Potestà disciplinare)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta all’Ordine territoriale la

potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione

delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all’articolo

successivo.

2. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener

conto della reiterazioni delle condotte nonché delle specifiche

 

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circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare

l’infrazione.

3. L’azione giudiziaria non sospende o impedisce l’instaurazione del

procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca

autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice.

Art. 34 (Volontarietà della condotta)

1. La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria, anche se

omissiva, violazione dei doveri di cui al presente Codice.

2. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno

stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei

doveri generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l’ambito

di applicazione.

Art. 36 (Entrata in vigore)

1. Le presenti norme entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo

alla sua adozione da parte del Consiglio nazionale.

2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.consulentidellavoro.it

entro e non oltre il giorno successivo a quello della loro adozione ai

sensi del comma precedente.

3. Le presenti norme si applicano anche alle condotte deontologicamente

rilevanti che sono state poste in essere prima della loro entrata in vigore

se risultano più favorevoli all’incolpato, salvo che la sanzione

disciplinare sia stata irrogata con decisione del Consiglio nazionale

passata in giudicato.