Ordine Consulenti del Lavoro
Provincia di Sassari

 
domenica 20 maggio 2012
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Disciplina Praticantato

Nuove modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.


La pratica può essere svolta sia presso lo studio di un Consulente, sia presso lo studio di un altro professionista: avvocato, commercialista o ragioniere. Ciascun professionista non può ammettere contemporaneamente nel proprio studio più di due praticanti. Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e con una frequenza minima di quattro ore giornaliere; può essere sospeso per servizio militare, gravidanza, motivi di salute. In particolare si segnalano: la disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato; il trasferimento presso un altro studio e il trasferimento di residenza del praticante e la cancellazionedal registro dei praticanti.


LEGISLAZIONE

Organo: MINISTERO DEL LAVORO

Documento: DECRETO 2 dicembre 1997 (G.U. n. 287 del 10.12.1997)

Oggetto: Nuove modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.

Sintesi Redazionale: Il Ministero del Lavoro disciplina con il decreto in esame, il praticantato necessario per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro.

La pratica può essere svolta sia presso lo studio di un Consulente, sia presso lo studio di un altro professionista: avvocato, commercialista o ragioniere. Ciascun professionista non può ammettere contemporaneamente nel proprio studio più di due praticanti. Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e con una frequenza minima di quattro ore giornaliere; può essere sospeso per servizio militare, gravidanza, motivi di salute. In particolare si segnalano: la disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato; il trasferimento presso un altro studio e il trasferimento di residenza del praticante e la cancellazionedal registro dei praticanti.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

OMISSIS

Decreta:

Articolo 1

Registro dei praticanti

1. Presso ogni consiglio provinciale dell’Ordine è tenuto un registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, svolgono la pratica professionale per l’ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente del lavoro.

2. La pratica può essere svolta presso lo studio professionale di un consulente del lavoro iscritto all’Albo da almeno due anni o di altro professionista di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbia effettuato la comunicazione di cui al primo comma del citato art. 1 da almeno tre anni.

3. In quest'ultima ipotesi i praticanti, nel numero massimo consentito dall'art. 4, potranno essere ammessi alla pratica esclusivamente presso lo studio per il quale sia stata effettuata la comunicazione, e nel quale venga effettivamente svolta l’attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 12/1979.

4. La domanda d'iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata, debitamente sottoscritta al consiglio dell’Ordine nella provincia il richiedente ha la residenza e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE o di uno Stato estero a condizioni di reciprocità;

d) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura;

e) certificato del casellario giudiziale;

f) originale, copia autenticata o certificazione del titolo di studio richiesto;

g) dichiarazione del professionista che attesti l’ammissione alla pratica nel proprio studio e certifichi i requisiti soggettivi di cui al secondo comma del presente articolo, nonché il numero di praticanti presenti nello studio;

h) ricevuta del pagamento del contributo una tantum per l’iscrizione al registro e ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo annuale nelle misure stabilite dal consiglio provinciale ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382.

i) due foto formato tessera firmate dall’interessato;

l) la dichiarazione di non svolgere praticantato per altre attività professionali.

5. I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) debbono essere in data non anteriore a tre mesi e possono essere sostituiti da dichiarazioni autocertificative, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

Articolo 2

Requisiti per il tirocinio

1. Fino alla riforma della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono ammessi alla pratica coloro che, intendendo svolgere il tirocinio professionale, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso, oltre che dei requisiti di cui all’art. 1, di uno dei titoli di studio validi per l’ammissione all’esame di Stato, determinati dall’ultimo decreto interministeriale di cui all’art. 3, ultimo comma, della legge n. 12/1979.

Articolo 3

Procedura di iscrizione

1. Il consiglio provinciale dell’Ordine delibera in merito alla domanda di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di presentazione e l’iscrizione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

2. Il consiglio provinciale provvede a dare comunicazione della delibera assunta al praticante ed al professionista, entro dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Se la pratica si svolge presso lo studio di un professionista residente in un’altra provincia, la comunicazione deve essere effettuata anche al consiglio di detta provincia.

4. Avverso l’operato del consiglio provinciale gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio nazionale dell’Ordine, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento notificato o dalla scadenza del termine di sessanta giorni, trascorsi senza che il consiglio provinciale abbia comunicato le proprie decisioni in ordine alle domande proposte.

5. Il consiglio provinciale provvede ad iscrivere il praticante nel registro di cui all’art. 1, che deve contenere:

  • le generalità complete degli iscritti;
  • il titolo di studio posseduto;
  • la data di inizio del periodo di pratica;
  • l’indicazione del professionista presso il quale la pratica viene svolta;
  • l’inizio e la fine del periodo di sospensione ed i motivi dell’evento;
  • i fatti modificativi delle modalità di svolgimento del tirocinio;
  • la data e i motivi della cancellazione dal registro.

Articolo 4

Limite di ammissione

1. Il professionista, anche associato, non può ammettere contemporaneamente e complessivamente più di due praticanti presso il proprio studio. Il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per attività professionali diverse.

2. Il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione a tempo parziale.